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[1]L'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio permanente, il quale sia ancora vincolato da obblighi di servizio militare o sia provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, viene inscritto con il suo grado e la sua anzianita' nel ruolo degli ufficiali in congedo che, ai termini di legge, gli competa a seconda dell'eta' e dell'idoneita'.
[2]Puo' esservi iscritto, a domanda, anche l'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio permanente che, pur non avendo piu' obblighi di servizio militare, abbia ancora la idoneita' necessaria e non abbia raggiunto il limite di eta' stabilito dall'articolo 53.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954
