Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954. 92 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio permanente, il quale sia ancora vincolato da obblighi di servizio militare o sia provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, viene inscritto con il suo grado e la sua anzianita' nel ruolo degli ufficiali in congedo che, ai termini di legge, gli competa a seconda dell'eta' e dell'idoneita'.
tolto: Puo' esservi iscritto, a domanda, anche l'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio permanente che, pur non avendo piu' obblighi di servizio militare, abbia ancora la idoneita' necessaria e non abbia raggiunto il limite di eta' stabilito dall'articolo 53.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art44 · fonte del testo