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L'ufficiale dell'ausiliaria e' costantemente a disposizione del Governo, per essere all'occorrenza, a seconda della sua attitudine, chiamato a prestare servizi per i quali non siano negli ordinamenti militari stabiliti appositi personali, o altri servizi specificati dai regolamenti.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art46 · fonte del testo