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Qualora alla scadenza della sospensione il posto dell'ufficiale sia occupato, questi viene collocato in aspettativa per riduzione di quadri in attesa del primo posto che si renda vacante.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1930

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art70 · fonte del testo