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Qualora alla scadenza della sospensione il posto dell'ufficiale sia occupato, questi viene collocato in aspettativa per riduzione di quadri in attesa del primo posto che si renda vacante.13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 aprile 1930, n. 487
13La L. 10 aprile 1930, n. 487 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dopo l'art. 70 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e' aggiunto il seguente articolo: «Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio puo' essere inflitta la sospensione dal grado, la quale e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite dai precedenti articoli per la sospensione dall'impiego. «Durante il periodo di sospensione dal grado, agli ufficiali di cui al precedente comma sara' corrisposta la meta' del trattamento economico inerente alla posizione di A. R.Q.»".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1930 al 1 maggio 1954
