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[1]Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente si osservano le norme seguenti:

  • a)nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile; ma se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verifica tre mesi dopo l'affissione della sentenza.

[2]La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado quando, in seguito a domanda del Ministro competente, il magistrato competente abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna e' tale che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado;

  • b)la perdita del grado si effettua con decreto Reale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art72 · fonte del testo