Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954. 119 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente si osservano le norme seguenti:
tolto: a) nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile; ma se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verifica tre mesi dopo l'affissione della sentenza.
tolto: La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado quando, in seguito a domanda del Ministro competente, il magistrato competente abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna e' tale che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado;
tolto: b) la perdita del grado si effettua con decreto Reale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art72 · fonte del testo