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[1]La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina spetta normalmente al comandante del corpo d'armata, all'alto comandante marittimo o navale, al comandante di zona aerea territoriale.

[2]Se trattisi di ufficiali generali o ammiragli, o di piu' ufficiali corresponsabili e dipendenti da comandi diversi, o se gli addebiti siano di carattere politico, e, infine, nei casi previsti dall'articolo seguente, la decisione e' riservata al Ministro.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art75 · fonte del testo