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[1]((La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina spetta al comandante del Corpo di armata, al comandante in capo delle squadre navali o dei dipartimenti militari marittimi, nonche' al comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, al comandante di zona aerea territoriale; sempre quando il Ministero competente non decida di avocare a se' il deferimento dell'ufficiale al Consiglio di disciplina.
[2]Se trattisi di ufficiali generali o ammiragli, o di piu' ufficiali corresponsabili e dipendenti da Comandi diversi o se gli addebiti siano di carattere politico, e, infine, nei casi previsti dall'articolo seguente, la decisione e' riservata al Ministro)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
