Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930. Leggi il testo vigente →
[1]Nei casi previsti dall'art. 76 ciascuna delle autorita' interessate designa il gruppo di ufficiali che dovrebbero formare il Consiglio di disciplina, tenendo conto delle norme di cui al precedente articolo.
[2]Il Consiglio definitivo viene quindi composto nel modo seguente:
- a)se i gruppi sono due, il presidente ed il meno elevato in grado dei membri sono tratti da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e gli altri tre sono tratti dal secondo gruppo;
- b)se i gruppi son tre, il membro meno elevato in grado e' dato da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, il presidente e' sorteggiato fra i due ufficiali piu' anziani degli altri due gruppi, e gli altri membri son tolti uno dal gruppo cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e gli altri due da quello che non ha dato il presidente.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930
