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[1]Nei casi previsti dall'art. 76 ciascuna delle autorita' interessate designa il gruppo di ufficiali che dovrebbero formare il Consiglio di disciplina, tenendo conto delle norme di cui al precedente articolo.

[2]Il Consiglio definitivo viene quindi composto nel modo seguente:

  • a)se i gruppi sono due, il presidente ed il meno elevato in grado dei membri sono tratti da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e gli altri tre sono tratti dal secondo gruppo;
  • b)se i gruppi son tre, il membro meno elevato in grado e' dato da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, il presidente e' sorteggiato fra i due ufficiali piu' anziani degli altri due gruppi, e gli altri membri son tolti uno dal gruppo cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e gli altri due da quello che non ha dato il presidente.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art82 · fonte del testo