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[1]((Nei casi previsti dall'art. 76 ciascuna delle autorita' interessate designa il gruppo di ufficiali che dovrebbero formare il Consiglio di disciplina tenendo conto delle norme di cui al precedente articolo.
[2]Il Consiglio di disciplina viene quindi composto nel modo seguente:
- a)se i gruppi sono due, il presidente e' tratto da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e i due membri dal secondo gruppo;
- b)se i gruppi sono tre, il presidente e' tratto da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e i due membri dagli altri due gruppi traendo il meno anziano da quello cui appartiene il piu' elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
