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[1]L'autorita' che ha formato il Consiglio ne da' comunicazione all'ufficiale che v'e' sottoposto, avvertendolo che egli puo' scegliersi un ufficiale che lo assista durante il procedimento.
[2]L'ufficiale deve essere scelto fra quelli in servizio effettivo che prestano servizio nel Regno e deve essere di grado non superiore a quello del presidente e non inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.
[3]La predetta autorita' rimette contemporaneamente al presidente l'ordine di convocazione del Consiglio e gli atti acquisiti dallo inquirente o dalle autorita' gerarchiche, comprese le eventuali difese scritte dell'ufficiale sottoposto a Consiglio, distinti, numerati e descritti in appositi indici, datati e sottoscritti dall'autorita' che li ha raccolti.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930
