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((L'autorita' che ha formato il Consiglio ne da' comunicazione all'ufficiale che vi e' sottoposto. Rimette contemporaneamente al presidente l'ordine di convocazione, gli atti dell'inchiesta numerati e descritti in un indice. Fra essi debbono essere comprese le eventuali difese scritte dell'inquisito)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
