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[1]Aperta la seduta il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza del parere che sono chiamati ad emettere, ricordando loro che, ai termini dell'art. 73, debbono basarsi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, per la tutela dell'integrita' morale e disciplinare del corpo degli ufficiali.
[2]Fa quindi introdurre l'ufficiale sottoposto a Consiglio e quello che lo assiste, e, data lettura dell'ordine di convocazione, invita il segretario a leggere gli atti dell'inchiesta, comprese le giustificazioni che l'ufficiale abbia gia' addotte.
[3]Appena letto, ciascun atto viene ritirato dal presidente, che vi appone firma, bollo d'ufficio e data della seduta, e lo contrassegna nell'indice.
[4]Terminata la lettura, il presidente, i membri del Consiglio e l'ufficiale appongono la loro firma all'indice degli atti.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930
