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[1]((Aperta la seduta il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza del parer che sono chiamati ad esprimere, che, come e' detto all'art. 73 dovra' unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sentimenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore della integrita' morale e disciplinare del corpo degli ufficiali.Fa poscia introdurre l'ufficiale e, dopo letto l'ordine d convocazione, fa procedere alla lettura degli atti e delle giustificazioni.
[2]Terminata la lettura, il presidente dichiara in calce all'indice degli atti che tutti i documenti trasmessi dall'autorita' superiore sono stati letti; vi appongono la firma anche membri e l'ufficiale sottoposto al Consiglio)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
