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[1]Udite le eventuali giustificazioni, il presidente fa ritirare l'ufficiale e quello che lo assiste.

[2]Qualora il Consiglio di disciplina ritenga non poter esprimere il proprio parere senza un supplemento d'istruttoria, sospende il procedimento e rimette gli atti all'autorita' che ne ha ordinato la convocazione, precisando i punti per le nuove indagini. In caso diverso mette ai voti il seguente quesito formulato ai termini dell'art. 73:

[3]Il... e' egli ancora meritevole di conservare il grado?

[4]La votazione e' segreta, ed i componenti del Consiglio vi procedono per ordine inverso di grado ed anzianita'.

[5]Fatto lo spoglio, il presidente proclama l'esito della votazione e il conseguente parere del Consiglio; il segretario li trascrive nel verbale, il quale e' firmato seduta stante dai componenti del Consiglio.

[6]Dopo di che il presidente dichiara sciolto il Consiglio e rimette gli atti all'autorita' che lo ha convocato, la quale li invia al Ministro senza esprimere pareri.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art92 · fonte del testo