Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →
[1]((Udite le eventuali giustificazioni, il presidente fa ritirare l'ufficiale.
[2]Qualora il Consiglio ritenga di non poter esprimere il proprio parere senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorita' che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.
[3]Non verificandosi la particolare circostanza, il presidente mette ai voti il seguente quesito formulato ai termini del l'art. 73:
[4]«Il... e' ancora meritevole di conservare il grado?»
[5]La votazione e' palese ed i componenti del Consiglio votano in ordine inverso di grado e di anzianita'.
[6]Indi il presidente pronunzia l'esito della votazione ed il conseguente parere del Consiglio.
[7]Il segretario compila seduta stante il verbale della seduta col parere del Consiglio, documento che viene letto e firmato dai componenti il Consiglio stesso.
[8]Il presidente scioglie il Consiglio e trasmette quindi gli atti all'autorita' che lo ha convocato, la quale li invia al Ministero, col proprio parere)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
