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Il tenente dei carabinieri Reali, proveniente dagli ufficiali di complemento di altre armi, che venga ritrasferito nell'arma di provenienza, cessa dal servizio permanente e riprende l'anzianita' originaria; ma, se desideri di essere mantenuto in servizio permanente, conserva l'anzianita' attribuitagli nell'arma dei carabinieri.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art95 · fonte del testo