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((E' data facolta' al Ministro per la guerra di emanare, di concerto con quelli per la marina e per l'aeronautica, le opportune varianti al titolo VI, capo III, delle speciali « Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » nell'attesa della pubblicazione del relativo regolamento)).

Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1930

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930. 42 parole tolte, 63 parole aggiunte.

tolto: Il tenente dei carabinieri Reali, proveniente dagli ufficiali di complemento di altre armi, che venga ritrasferito nell'arma di provenienza, cessa dal servizio permanente e riprende l'anzianita' originaria; ma, se desideri di essere mantenuto in servizio permanente, conserva l'anzianita' attribuitagli nell'arma dei carabinieriaggiunto: E' data facolta' al Ministro per la guerra di emanare, di concerto con quelli per la marina e per l'aeronautica, le opportune varianti al titolo VI, capo III, delle speciali « Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » nell'attesa della pubblicazione del relativo regolamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art95 · fonte del testo