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[1]L'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio e' regolata dal R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dal R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina.
[2]((Agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dell'articolo 2 del R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina, continueranno ad essere applicati agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni in vigore all'atto del collocamento in tale posizione.
[3]Gli ufficiali generali gia' in posizione ausiliaria speciale, che prima del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, rivestivano il grado di tenente generale nel ruolo tecnico d'artiglieria conserveranno dal 1° febbraio 1923, tale grado ad personam e saranno soggetti, agli effetti del ricordato art. 2, al limite di eta' di 68 anni)).
Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 1 maggio 1930
