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[1]L'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio e' regolata dal R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dal R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina.

[2]((Agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dell'articolo 2 del R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina, continueranno ad essere applicati agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni in vigore all'atto del collocamento in tale posizione.

[3]Gli ufficiali generali gia' in posizione ausiliaria speciale, che prima del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, rivestivano il grado di tenente generale nel ruolo tecnico d'artiglieria conserveranno dal 1° febbraio 1923, tale grado ad personam e saranno soggetti, agli effetti del ricordato art. 2, al limite di eta' di 68 anni)).

Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 1 maggio 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1926

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926. 66 parole tolte, 119 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 marzo 1926aggiunto: Agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dell'articolo 2 del R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina, continueranno ad essere applicati agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni in vigore all'atto del collocamento in tale posizione.

aggiunto: Gli ufficiali generali gia' in posizione ausiliaria speciale, che prima del R. decreto 7 gennaio 1923, n. tolto: 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso aggiunto: 12, rivestivano il grado di tenente generale nel ruolo tecnico d'artiglieria conserveranno dal 1° febbraio 1923, tale grado ad personam e saranno soggetti, agli effetti del ricordato art. 2, al limite di eta' di 68 anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art96 · fonte del testo