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Il tenente dei carabinieri Reali, proveniente dagli ufficiali di complemento di altre armi, che venga ritrasferito nell'arma di provenienza, cessa dal servizio permanente e riprende l'anzianita' originaria; ma, se desideri di essere mantenuto in servizio permanente, conserva l'anzianita' attribuitagli nell'arma dei carabinieri.11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 marzo 1930, n. 337
11La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
