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[1]Gli ufficiali generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano ad aver gia' raggiunto i nuovi limiti di eta', o che li raggiungeranno entro il corrente anno 1926, pur non potendo piu' - a partire dalla data predetta o, rispettivamente, dal successivo raggiungimento dei detti limiti - aspirare all'avanzamento, saranno ulteriormente mantenuti in servizio per altri sei mesi e, in ogni caso, almeno fino al 31 dicembre 1926.
[2]I relativi posti di organico saranno, a tutti gli effetti, considerati vacanti soltanto dalla data della effettiva cessazione dal servizio degli ufficiali predetti.
[3]Agli effetti del diritto a pensione della vedova dell'ufficiale che cessi dal servizio permanente per l'applicazione dei limiti di eta' ridotti dalla presente legge, il termine di due anni di cui agli articoli 13 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e 3 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399, va riferito alla data in cui l'ufficiale avrebbe raggiunto i limiti di eta' stabiliti dalle precedenti disposizioni, purche' il matrimonio sia stato celebrato prima della cessazione dal servizio permanente.
[4]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926
