Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1926 al 1 maggio 1930. 399 parole tolte, 14 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli ufficiali generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano ad aver gia' raggiunto i nuovi limiti di eta', o che li raggiungeranno entro il corrente anno 1926, pur non potendo piu' - a partire dalla data predetta o rispettivamente dal successivo raggiungimento dei detti limiti - aspirare all'avanzamento, saranno ulteriormente mantenuti in servizio per altri sei mesi, e, in ogni caso, almeno fino al 31 dicembre 1926. Le stesse disposizioni sono applicabili agli ufficiali generali che reggingeranno i nuovi limiti di eta' durante il primo semestre dell'anno 1927; essi pero' saranno mantenuti in servizio fino al 30 giugno 1927.
tolto: I relativi posti di organico saranno, a tutti gli effetti, considerati vacanti dalla data dell'entrata in vigoreaggiunto: I Consigli di disciplina, gia' ordinati all'atto della promulgazione della presente legge tolto: per gli ufficiali generali di cui al comma precedente che a tale data abbiano gia' raggiunto i nuovi limiti di eta'; per gli altri dalla data in cui essi raggiungeranno detti limiti.
tolto: Agli ufficiali aventi grado di generale di corpo d'armata che, entro il 31 dicembre 1928, cesseranno dal servizio permanente per aver ultimato il periodo di mantenimento in servizio previsto nel precedente comma primo o per aver raggiunto, nel grado che ora rivestono, i limiti di eta' ridotti dalla presente legge, sara' esteso fino al raggiungimento dei limiti di eta' fissati dalle precedenti disposizioni, il trattamento stabilito dall'art. 206 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, computando, per la determinazione dell'assegno personale, lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, le indennita' temporanee mensili, l'indennita' militare e l'assegno per spese di rappresentanza in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente.
tolto: Dalla data di cessazione dell'assegno personale previsto dal presente articolo o dalla data della morte, ove questa avvenga prima della cessazione del detto assegno, agli ufficiali generali di corpo d'armata o alle loro famiglie sara' applicato il trattamento di quiescenza stabilito dal primo e terzo comma dell'articolo unico del R. decreto 7 maggio 1925, n. 580.
tolto: Agli effetti del diritto a pensione della vedova dell'ufficiale che cessi dal servizio permanente per l'applicazione dei limiti di eta' ridotti dalla presente legge, il termine di due anni di cui agli articoli 13 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626 e 3 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399, va riferito alla data in cui l'ufficiale avrebbe raggiunto i limiti di eta' stabiliti dalle precedenti disposizioni, purche' il matrimonio sia stato celebrato prima della cessazione dal servizio permanenteaggiunto: , proseguiranno secondo la legge precedente.