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[1]Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, oltre la pensione privilegiata liquidata a norma delle vigenti disposizioni, spetta, sino a che rimarranno in servizio, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennita' varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio permanente.

[2]Per la determinazione dello stipendio si applicano pero' le norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale; per gli ufficiali provenienti dal servizio permanente che abbiano presentato domanda di riassunzione nel termine di tre mesi dalla visita collegiale stabilita dall'articolo 9 del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, la data della riassunzione sara' fatta coincidere con quella del collocamento a riposo agli effetti della determinazione del trattamento economico e della pensione, esclusa ogni corresponsione di arretrati, ove l'interruzione di servizio non sia superiore a sei mesi.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 19 febbraio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art116 · fonte del testo