Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1948 al 1 maggio 1954. 143 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, oltre la pensione privilegiata liquidata a norma delle vigenti disposizioni, spetta, sino a che rimarranno in servizio, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennita' varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio permanente.

tolto: Per la determinazione dello stipendio si applicano pero' le norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale; per gli ufficiali provenienti dal servizio permanente che abbiano presentato domanda di riassunzione nel termine di tre mesi dalla visita collegiale stabilita dall'articolo 9 del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, la data della riassunzione sara' fatta coincidere con quella del collocamento a riposo agli effetti della determinazione del trattamento economico e della pensione, esclusa ogni corresponsione di arretrati, ove l'interruzione di servizio non sia superiore a sei mesi.aggiunto: Art. 114 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art116 · fonte del testo