Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1948 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →
[1]Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, oltre la pensione privilegiata liquidata a norma delle vigenti disposizioni, spetta, sino a che rimarranno in servizio, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennita' varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio permanente.
[2]Per la determinazione dello stipendio si applicano pero' le norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale; per gli ufficiali provenienti dal servizio permanente che abbiano presentato domanda di riassunzione nel termine di tre mesi dalla visita collegiale stabilita dall'articolo 9 del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, la data della riassunzione sara' fatta coincidere con quella del collocamento a riposo agli effetti della determinazione del trattamento economico e della pensione, esclusa ogni corresponsione di arretrati, ove l'interruzione di servizio non sia superiore a sei mesi. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45
5Il D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che salvo quanto disposto dagli artt. 9, 13, 14 e 15 del presente decreto sono soprressi i ruoli degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio di cui agli articoli del capo IV, titolo IX, della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni ed all'art. 38 del regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 30 giugno 1947.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1948 al 1 maggio 1954
