Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 13 agosto 1940. Leggi il testo vigente →
[1]All'ufficiale in congedo puo' essere inflitta la sospensione dal grado, la quale e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nei precedenti articoli 24 a 28 per la sospensione dall'impiego.
[2]All'ufficiale in congedo si applicano le disposizioni relative alla sanzione penale e alla competenza, vigenti per gli altri militari, nel caso che, chiamato in servizio alle armi a solo scopo d'istruzione, ometta, senza giustificato motivo, di presentarsi negli otto giorni successivi a quello prefisso.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 13 agosto 1940
