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[1]All'ufficiale in congedo puo' essere inflitta la sospensione dal grado, la quale e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nei precedenti articoli 24 a 28 per la sospensione dall'impiego.
[2]All'ufficiale in congedo si applicano le disposizioni relative alla sanzione penale e alla competenza, vigenti per gli altri militari, nel caso che, chiamato in servizio alle armi a solo scopo d'istruzione, ometta, senza giustificato motivo, di presentarsi negli otto giorni successivi a quello prefisso.
[3]((Tuttavia il comandante del corpo, al quale il militare deve presentarsi, ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiararlo mancante alla chiamata per istruzione, dopo due giorni di assenza se trattasi di ufficiale, e dopo ventiquattro ore di assenza se trattasi di altri militari)).
Testo in vigore dal 13 agosto 1940 al 1 maggio 1954
