Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1940 al 1 maggio 1954. 119 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: All'ufficiale in congedo puo' essere inflitta la sospensione dal grado, la quale e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nei precedenti articoli 24 a 28 per la sospensione dall'impiego.
tolto: All'ufficiale in congedo si applicano le disposizioni relative alla sanzione penale e alla competenza, vigenti per gli altri militari, nel caso che, chiamato in servizio alle armi a solo scopo d'istruzione, ometta, senza giustificato motivo, di presentarsi negli otto giorni successivi a quello prefisso.
tolto: Tuttavia il comandante del corpo, al quale il militare deve presentarsi, ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiararlo mancante alla chiamata per istruzione, dopo due giorni di assenza se trattasi di ufficiale, e dopo ventiquattro ore di assenza se trattasi di altri militari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art46 · fonte del testo