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[1]La categoria della riserva comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge.
[2]Agli ufficiali collocati nella riserva dal 1° gennaio 1940-XVIII:
- a)per eta';
- b)per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio;
- c)in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
[3]compete, per i primi otto anni di permanenza nella riserva, la seguente indennita' speciale annua lorda, non riversibile, in aggiunta al trattamento di quiescenza:
[4]subalterni....................... L. 4.000 capitani........................ » 5.000 maggiori........................ » 6.000 tenenti colonnelli................... » 7.000 colonnelli....................... » 9.000 generali di brigata e maggiori generali........ » 12.000 generali di divisione e tenenti generali........ » 14.000 generali di corpo d'armata............... » 16.000 generali di corpo d'armata designati per il comando di armata.................. » 18.000
[5]L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del collocamento nella riserva.
[6]Qualora, allo scadere del suddetto periodo di otto anni, l'ufficiale non abbia compiuto l'eta' di 65 anni, l'indennita' e' corrisposta sino al compimento dell'eta' suddetta.
[7]Agli ufficiali collocati nella riserva e che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 34, l'indennita' stabilita dal presente articolo potra', a domanda, essere corrisposta purche' gli ufficiali stessi rinunzino definitivamente al trattamento di guerra; per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma di detto articolo 34, l'indennita' stabilita dal presente articolo potra', a domanda, essere corrisposta purche' gli ufficiali stessi rinuncino definitivamente all'assegno integratore stabilito nel citato secondo comma dell'articolo 34.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 21 maggio 1948
