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[1]La categoria della riserva comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge.

[2]Agli ufficiali collocati nella riserva dal 1° gennaio 1940-XVIII:

  • a)per eta';
  • b)per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio;
  • c)in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

[3]compete, per i primi otto anni di permanenza nella riserva, la seguente indennita' speciale annua lorda, non riversibile, in aggiunta al trattamento di quiescenza:

[4]subalterni....................... L. 4.000 capitani........................ » 5.000 maggiori........................ » 6.000 tenenti colonnelli................... » 7.000 colonnelli....................... » 9.000 generali di brigata e maggiori generali........ » 12.000 generali di divisione e tenenti generali........ » 14.000 generali di corpo d'armata............... » 16.000 generali di corpo d'armata designati per il comando di armata.................. » 18.000

[5]L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del collocamento nella riserva.

[6]Qualora, allo scadere del suddetto periodo di otto anni, l'ufficiale non abbia compiuto l'eta' di 65 anni, l'indennita' e' corrisposta sino al compimento dell'eta' suddetta.

[7]((L'indennita' stabilita dal presente articolo compete anche agli ufficiali collocati nella riserva che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 34, in aggiunta al trattamento di pensione di guerra ed al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore) previsti dai commi suddetti. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 34 la indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal secondo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma)).6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477

6

Il D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente mdoifica ha effetto dal 1 luglio 1945.

Testo in vigore dal 21 maggio 1948 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 21 maggio 1948. 60 parole tolte, 88 parole aggiunte.

tolto: Agliaggiunto: L'indennita' stabilita dal presente articolo compete anche agli ufficiali collocati nella riserva tolto: e che si trovino nelle condizioni tolto: previste dal primo comma dell'articolo 34, l'indennita' stabilita dal presente articolo potra', a domanda, essere corrisposta purche' gli ufficiali stessi rinunzino definitivamente aggiunto: di cui al primo e secondo comma dell'art. 34, in aggiunta al trattamento di tolto: guerra; per coloro aggiunto: pensione di guerra ed al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore) previsti dai commi suddetti. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni tolto: previste dal secondo comma di detto articolo 34, l'indennita' stabilita dal presente articolo potra', a domanda, essere corrisposta purche' gli ufficiali stessi rinuncino definitivamente all'assegno integratore stabilito nel citato secondo comma dell'articolo 34 aggiunto: di cui al secondo comma dell'art. 34 la indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal secondo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477

    Il D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente mdoifica ha effetto dal 1 luglio 1945.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art48 · fonte del testo