Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1948 al 1 maggio 1954. 278 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La categoria della riserva comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge.
tolto: Agli ufficiali collocati nella riserva dal 1° gennaio 1940-XVIII:
tolto: a) per eta';
tolto: b) per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio;
tolto: c) in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
tolto: compete, per i primi otto anni di permanenza nella riserva, la seguente indennita' speciale annua lorda, non riversibile, in aggiunta al trattamento di quiescenza:
tolto: subalterni....................... L. 4.000 capitani........................ » 5.000 maggiori........................ » 6.000 tenenti colonnelli................... » 7.000 colonnelli....................... » 9.000 generali di brigata e maggiori generali........ » 12.000 generali di divisione e tenenti generali........ » 14.000 generali di corpo d'armata............... » 16.000 generali di corpo d'armata designati per il comando di armata.................. » 18.000
tolto: L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del collocamento nella riserva.
tolto: Qualora, allo scadere del suddetto periodo di otto anni, l'ufficiale non abbia compiuto l'eta' di 65 anni, l'indennita' e' corrisposta sino al compimento dell'eta' suddetta.
tolto: L'indennita' stabilita dal presente articolo compete anche agli ufficiali collocati nella riserva che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 34, in aggiunta al trattamento di pensione di guerra ed al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore) previsti dai commi suddetti. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 34 la indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal secondo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art48 · fonte del testo