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[1]Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno piu' obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme, e sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

[2]Agli ufficiali collocati in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 31 o per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio compete l'indennita' annua speciale stabilita dall'articolo 48 per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso. Qualora si tratti di ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 34, l'indennita' suddetta potra' essere corrisposta, a domanda, purche' gli ufficiali stessi rinunzino definitivamente al trattamento di guerra; per coloro che si trovino nelle condizioni previste nel secondo comma di detto articolo 34, l'indennita' stabilita dall'articolo 48, potra', a domanda, essere corrisposta purche' gli ufficiali stessi rinuncino definitivamente all'assegno integratore stabilito nel citato secondo comma dell'articolo 34.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 21 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art57 · fonte del testo