Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1948 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno piu' obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme, e sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

[2]((Agli ufficiali collocati in congedo assoluto ai sensi dell'art. 31 o per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio, compete l'indennita' annua, speciale stabilita dall'art. 48, per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso, anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 34, fermo restando per questi ultimi quanto disposto dai commi predetti circa il cumulo del trattamento di pensione di guerra con quello ordinario di quiescenza (od assegno integratore).))6

[3]((Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 31 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal secondo comma, dell'art. 48 quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma)).6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477

6

Il D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente mdoifica ha effetto dal 1 luglio 1945.

Testo in vigore dal 21 maggio 1948 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 21 maggio 1948. 65 parole tolte, 92 parole aggiunte in 2 capoversi.

Agli ufficiali collocati in congedo assoluto ai sensi tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 31 o per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizioaggiunto: , compete l'indennita' annua tolto: speciale stabilita dall'articolo 48aggiunto: , speciale stabilita dall'art. 48, per il periodo di tempo indicato nell'articolo stessotolto: . Qualora si tratti di ufficiali cheaggiunto: , anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo tolto: comma dell'articolo 34, l'indennita' suddetta potra' essere corrisposta, a domanda, purche' gli ufficiali stessi rinunzino definitivamente al trattamento di guerra; per coloro aggiunto: e secondo comma dell'art. 34, fermo restando per questi ultimi quanto disposto dai commi predetti circa il cumulo del trattamento di pensione di guerra con quello ordinario di quiescenza (od assegno integratore).

aggiunto: Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni tolto: previste nel secondo comma di detto articolo 34, l'indennita' stabilita dall'articolo 48, potra', a domanda, essere corrisposta purche' gli ufficiali stessi rinuncino definitivamente all'assegno integratore stabilito nel citato secondo comma dell'articolo 34 aggiunto: di cui al secondo comma dell'art. 31 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal secondo comma, dell'art. 48 quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477

    Il D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente mdoifica ha effetto dal 1 luglio 1945.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art57 · fonte del testo