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[1]Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno piu' obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme, e sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.
[2]((Agli ufficiali collocati in congedo assoluto ai sensi dell'art. 31 o per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio, compete l'indennita' annua, speciale stabilita dall'art. 48, per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso, anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 34, fermo restando per questi ultimi quanto disposto dai commi predetti circa il cumulo del trattamento di pensione di guerra con quello ordinario di quiescenza (od assegno integratore).))6
[3]((Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 31 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal secondo comma, dell'art. 48 quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma)).6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477
6Il D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente mdoifica ha effetto dal 1 luglio 1945.
Testo in vigore dal 21 maggio 1948 al 1 maggio 1954
