Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1948 al 1 maggio 1954. 173 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno piu' obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme, e sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

tolto: Agli ufficiali collocati in congedo assoluto ai sensi dell'art. 31 o per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio, compete l'indennita' annua, speciale stabilita dall'art. 48, per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso, anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 34, fermo restando per questi ultimi quanto disposto dai commi predetti circa il cumulo del trattamento di pensione di guerra con quello ordinario di quiescenza (od assegno integratore).

tolto: Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 31 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal secondo comma, dell'art. 48 quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art57 · fonte del testo