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L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri o per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facolta' di rinunciare all'avanzamento o ai corsi o agli esperimenti o agli esami, essere richiamato in servizio anche in deroga al quinto comma dell'art. 21. L'ufficiale in aspettativa per infermita', compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari prima della scadenza dell'aspettativa. Se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 27 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art25 · fonte del testo