Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1968 al 1 gennaio 1998. Leggi il testo vigente →
((L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, e' richiamato in servizio, salva la facolta' di rinunciare all'avanzamento, ai corsi, agli esperimenti o agli esami. L'ufficiale in aspettativa per infermita' che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, e' richiamato in servizio. E' parimenti richiamato in servizio, su domanda, anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo)).
Testo in vigore dal 27 febbraio 1968 al 1 gennaio 1998
