Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ufficiale in aspettativa per infermita', che abbia maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, e' sottoposta ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio. 2. E' parimenti richiamato in servizio, a domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art25 · fonte del testo