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(( L'ufficiale in aspettativa per infermita', che abbia maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, e' sottoposta ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio. 2. E' parimenti richiamato in servizio, a domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1)) 15

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

15

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1968 al 1 gennaio 1998. 52 parole tolte, 15 parole aggiunte.

L'ufficiale in aspettativa per tolto: riduzione di quadri, aggiunto: infermita', che abbia maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di tolto: scrutinio aggiunto: valutazione per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esamitolto: , prescritti ai fini dell'avanzamento, tolto: e' richiamato in servizio, salva la facolta' di rinunciare all'avanzamento, ai corsi, agli esperimenti o agli esami. L'ufficiale in aspettativa per infermita' che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, e' tolto: sottoposto aggiunto: sottoposta ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneotolto: , e' richiamato in servizio. aggiunto: 2. E' parimenti richiamato in servizio, tolto: su domanda, anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21, aggiunto: a domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al tolto: primo comma del presente articolo. aggiunto: comma 1

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

    Il D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art25 · fonte del testo