Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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5 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1986 al 9 ottobre 2010. 246 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, e' computato per intiero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non e' invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, e' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennita' di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, e' liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo e' ridotto alla meta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art69 · fonte del testo