Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1986 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, e' computato per intiero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non e' invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione. ((Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, e' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennita' di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, e' liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo)). 13 Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo e' ridotto alla meta'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 maggio 1986, n. 224

13

La L. 19 maggio 1986, n. 224 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che le presenti modifiche "hanno decorrenza dal 1 gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali gia' in ausiliaria che, al 1 gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo in vigore dal 15 giugno 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 1986

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1962 al 15 giugno 1986. 12 parole tolte, 36 parole aggiunte.

… permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata tolto: in ragione del 6 per cento aggiunto: sulla base della normativa in vigore, e' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza tolto: in relazione a aggiunto: con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati aggiunto: sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, aggiunto: e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliariaaggiunto: , non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennita' di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno tolto: ilaggiunto: , e' liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza tolto: e' liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 maggio 1986, n. 224

    La L. 19 maggio 1986, n. 224 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che le presenti modifiche "hanno decorrenza dal 1 gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali gia' in ausiliaria che, al 1 gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art69 · fonte del testo