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Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, e' computato per intiero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non e' invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrate tesoro viene operata in ragione del sei per cento, sara' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza, in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato per almeno un anno, nel qual caso il nuovo trattamento di quiescenza sara' liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' ai sensi dell'art. 44 o a domanda ai sensi dell'art. 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo comma del presente articolo e' ridotto alla meta'.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 1 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art69 · fonte del testo