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Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

  • a)eta';
  • b)infermita';
  • c)non idoneita' alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
  • d)domanda;
  • e)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;
  • f)nomina all'impiego civile;
  • g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto ministeriale.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 12 settembre 2003

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art26 · fonte del testo