Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 2003 al 9 ottobre 2010. 64 parole tolte, 6 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
tolto: a) eta';
tolto: b) infermita';
tolto: c) non idoneita' alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
tolto: d) domanda;
tolto: e) LETTERA ABROGATAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 8 MAGGIO 2001 aggiunto: 15 MARZO 2010, N. tolto: 215, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2003, N. 236;
tolto: f) nomina all'impiego civile;
tolto: g) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto ministeriale. aggiunto: 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art26 · fonte del testo