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Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
- a)eta';
- b)infermita';
- c)non idoneita' alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
- d)domanda;
- e)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MAGGIO 2001, N. 215, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2003, N. 236));
- f)nomina all'impiego civile;
- g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto ministeriale.
Testo in vigore dal 12 settembre 2003 al 9 ottobre 2010
