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Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:
- a)se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
- b)se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
- c)se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 28 dicembre 1989
