Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È privo di giustificazione il trattamento differenziato in materia di pensione operato nei confronti di persone appartenenti alle stesse forze armate - nella specie, ufficiali e sottufficiali dei carabinieri - "non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione". Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 28, 29, comma terzo, 33, comma quarto, 34, 35, comma secondo, e 60 della legge 31 luglio 1954 n. 599 (abrogati ma tuttora applicabili nel caso del giudizio 'a quò, concernente diritti quesiti), nella parte in cui non prevedevano che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio. - S.nn. 347/1989, 154/1987, 236/1985, 255/1982, 144/1971.
Art. 28 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 29 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 33 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 34 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1989 al 9 ottobre 2010. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:
tolto: a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
tolto: b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
tolto: c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art28 · fonte del testo