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Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualita' necessarie e' dispensato dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto. E' del pari dispensato dal servizio permanente, ed e' collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento. Il provvedimento di dispensa dal servizio e' adottato in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche da cui il sottufficiale dipende e previo parere delle Commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 28 dicembre 1989
