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Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualita' necessarie e' dispensato dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto. E' del pari dispensato dal servizio permanente, ed e' collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento. Il provvedimento di dispensa dal servizio e' adottato in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche da cui il sottufficiale dipende e previo parere delle Commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 28 dicembre 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 126/1995

    Ha colpito questo articolo
    14 aprile 1995

    L'art. 7, l. n. 241 del 1990, sulla disciplina del procedimento amministrativo, il quale è stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso che l' avviso di procedimento in esso previsto, atteggiandosi a requisito di legittimità del provvedimento conclusivo, deve precedere ogni provvedimento idoneo ad incidere sulla posizione del soggetto interessato all'azione della pubblica amministrazione, ha modificato l'art. 33, l. n. 599 del 1954, concernente il procedimento per la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado. Ma la nuova normativa, per il principio 'tempus regit actum', non incide sui procedimenti di cui al detto art. 33, nei quali sia già intervenuto il provvedimento conclusivo, con conseguente rilevanza, nella specie, della questione di costituzionalità riguardante quest'ultimo articolo. red.: A. M. Marini

    Art. 33 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

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  • Sentenza n. 557/1989

    Ha colpito questo articolo
    20 dicembre 1989

    È privo di giustificazione il trattamento differenziato in materia di pensione operato nei confronti di persone appartenenti alle stesse forze armate - nella specie, ufficiali e sottufficiali dei carabinieri - "non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione". Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 28, 29, comma terzo, 33, comma quarto, 34, 35, comma secondo, e 60 della legge 31 luglio 1954 n. 599 (abrogati ma tuttora applicabili nel caso del giudizio 'a quò, concernente diritti quesiti), nella parte in cui non prevedevano che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio. - S.nn. 347/1989, 154/1987, 236/1985, 255/1982, 144/1971.

    Art. 28 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 29 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 33 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 34 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art33 · fonte del testo