Art. 5 — COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833
Gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e previo il parere del Consiglio di Stato. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)). ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)). ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)). ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 agosto 1961, n. 833
1La L. 3 agosto 1961, n. 833 ha disposto (con l'art. 52) che "L'articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, ad eccezione del secondo comma, e' abrogato con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge". La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 50, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, integrate ai sensi del precedente comma, continuano ad applicarsi anche oltre la data della loro abrogazione, stabilita dall'articolo 52, nei confronti dei sottufficiali che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile".
Testo vigente dal 14 settembre 1961
