Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza

Art. 5 — COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833

Gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e previo il parere del Consiglio di Stato. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)). ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)). ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)). ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 agosto 1961, n. 833

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La L. 3 agosto 1961, n. 833 ha disposto (con l'art. 52) che "L'articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, ad eccezione del secondo comma, e' abrogato con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge". La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 50, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, integrate ai sensi del precedente comma, continuano ad applicarsi anche oltre la data della loro abrogazione, stabilita dall'articolo 52, nei confronti dei sottufficiali che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile".

Testo vigente dal 14 settembre 1961

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1957 al 14 settembre 1961. 248 parole tolte, 36 parole aggiunte.

tolto: Il sottufficiale che abbia compiuto complessivamente quindici anni di effettivo servizio nella posizione di servizio permanente di ferma volontaria o di rafferma, o che sia divenuto permanentemente inabile al servizio per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di servizio, puo' fare domanda d'impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti e riservati ai sottufficiali della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.Gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a … finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e previo il parere del Consiglio di Stato. tolto: L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dall'inabilita' al servizio, ai sensi del primo comma e, nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui al comma stesso, dalla data di presentazione delle domande. La domanda puo' essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data del collocamento in congedo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio ai sensi del primo comma, i quali possono presentarla in ogni tempo. Non puo' fare domanda d'impiego civile il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste rispettivamente, dall'art. 26, lettere c), d), e) e dello art. 40, lettere b), c), d), e), f) della legge 31 luglio 1954, n. 539. Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o che sia incorso nella perdita del grado aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 agosto 1961, n. 833

    La L. 3 agosto 1961, n. 833 ha disposto (con l'art. 52) che "L'articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, ad eccezione del secondo comma, e' abrogato con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge". La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 50, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, integrate ai sensi del precedente comma, continuano ad applicarsi anche oltre la data della loro abrogazione, stabilita dall'articolo 52, nei confronti dei sottufficiali che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-04-17;260~art5 · fonte del testo