Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza

Art. 5 — COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833

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Il sottufficiale che abbia compiuto complessivamente quindici anni di effettivo servizio nella posizione di servizio permanente di ferma volontaria o di rafferma, o che sia divenuto permanentemente inabile al servizio per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di servizio, puo' fare domanda d'impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti e riservati ai sottufficiali della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e previo il parere del Consiglio di Stato. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dall'inabilita' al servizio, ai sensi del primo comma e, nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui al comma stesso, dalla data di presentazione delle domande. La domanda puo' essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data del collocamento in congedo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio ai sensi del primo comma, i quali possono presentarla in ogni tempo. Non puo' fare domanda d'impiego civile il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste rispettivamente, dall'art. 26, lettere c), d), e) e dello art. 40, lettere b), c), d), e), f) della legge 31 luglio 1954, n. 539. Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o che sia incorso nella perdita del grado.

Testo in vigore dal 3 maggio 1957 al 14 settembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1957-04-17;260~art5 · fonte del testo